CIRCOLARE N. 018-2010 DEL 24.12.2010

Elenco «clienti e fornitori», invio al 31 ottobre 2011

 

Pubblicato il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, che ha elevato - solo per il 2010 - la soglia da 3.000 a 25.000 euro

È stato pubblicato ieri, 22 dicembre 2010, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alla disciplina introdotta dall’art. 21 del DL 78/2010, riguardante gli obblighi di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.
Lo stesso Provvedimento ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, unica modalità prevista per adempiere all’obbligo di legge.

Il contenuto del Provvedimento conferma in linea di massima le anticipazioni degli ultimi giorni, che davano conto di un approccio dell’Agenzia atto a favorire un’entrata in vigore graduale dei nuovi obblighi.
Dopo avere esplicitato che sono tenuti a questi ultimi tutti i soggetti IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, l’art. 2 pone una prima distinzione tra le operazioni soggette a fatturazione, per le quali il limite si calcola al netto dell’IVA, e le operazioni (beninteso, rilevanti ai fini IVA) per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura, per le quali il limite è stabilito in 3.600 euro al lordo dell’IVA effettivamente applicata.

Regole particolari valgono, poi, per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e, più in generale, per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, per i quali gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sussistono solo se il limite di 3.000 euro viene superato con riferimento all’intero anno solare.

Vi sono, inoltre, quattro tipologie di operazioni espressamente escluse dagli obblighi di comunicazione, a prescindere dall’importo:

- le importazioni;

- le esportazioni;

- le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (chiaramente in funzione della necessità di evitare duplicazioni di adempimenti rispetto alle comunicazioni previste dall’art. 1 del DL 40/2010);

- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria (anche in questo caso, come espressamente indicato dall’Agenzia, al fine di evitare di fornire dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria).

Tre diversi regimi per un approccio graduale dei contribuenti

Il sopramenzionato “approccio graduale” dell’Agenzia si concretizza, di fatto, in un set di adempimenti differente a seconda del periodo oggetto di osservazione.

Per il periodo d’imposta 2010, infatti, l’art. 2, comma 3, del Provvedimento prevede che il limite di 3.000 euro sia elevato a 25.000 euro e che la comunicazione sia limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Diversi obblighi sono, invece, previsti per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011; in questo lasso temporale entra in vigore la soglia dei 3.000 euro, prevista dal DL 78/2010, fermo però restando che continuano ad essere escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali l’emissione della fattura non sia obbligatoria.

Dal 1° maggio 2011 la norma entra, infine, a regime, con obblighi estesi alle operazioni a fatturazione non obbligatoria, ferma naturalmente restando la soglia dei 3.000 euro (e, a questo punto, dei 3.600 euro al lordo dell’IVA per queste ultime).

L’art. 3 del Provvedimento indica i dati obbligatori della comunicazione, prevedendo, ad esempio, l’indicazione del codice fiscale della controparte, se priva di partita IVA, ponendo l’obbligo di fornire questo dato a carico della controparte medesima.

Anche per quanto riguarda le scadenze, l’entrata in vigore della nuova normativa sarà graduale. Posto, infatti, un termine a regime fissato nel 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, limitatamente al 2010 la scadenza viene fissata al 31 ottobre 2011.

Come già stabilito per adempimenti di carattere similare, è poi prevista la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori ed omissioni, alla condizione che l’invio avvenga entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria.