CIRCOLARE N. 018-2010 DEL 24.12.2010
Elenco «clienti e
fornitori», invio al 31 ottobre 2011
Pubblicato il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle
Entrate, che ha elevato - solo per il 2010 - la soglia da
È stato
pubblicato ieri, 22 dicembre 2010, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate che dà attuazione alla disciplina introdotta dall’art. 21 del DL
78/2010, riguardante gli obblighi di comunicazione telematica delle operazioni
rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.
Lo stesso Provvedimento ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica, unica modalità prevista per adempiere all’obbligo di legge.
Il
contenuto del Provvedimento conferma in linea di massima le anticipazioni degli
ultimi giorni, che davano conto di un approccio dell’Agenzia atto a favorire
un’entrata in vigore graduale dei nuovi obblighi.
Dopo avere esplicitato che sono tenuti a questi ultimi tutti i soggetti IVA che
effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, l’art. 2 pone una
prima distinzione tra le operazioni soggette a fatturazione, per le
quali il limite si calcola al netto dell’IVA, e le operazioni (beninteso,
rilevanti ai fini IVA) per cui non è obbligatoria l’emissione della
fattura, per le quali il limite è stabilito in 3.600 euro al lordo dell’IVA
effettivamente applicata.
Regole
particolari valgono, poi, per i contratti di appalto, fornitura,
somministrazione e, più in generale, per i contratti dai quali derivano
corrispettivi periodici, per i quali gli obblighi di comunicazione all’Agenzia
delle Entrate sussistono solo se il limite di 3.000 euro viene superato con
riferimento all’intero anno solare.
Vi sono,
inoltre, quattro tipologie di operazioni espressamente escluse dagli
obblighi di comunicazione, a prescindere dall’importo:
- le
importazioni;
- le
esportazioni;
- le
operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata
(chiaramente in funzione della necessità di evitare duplicazioni di adempimenti
rispetto alle comunicazioni previste dall’art. 1 del DL 40/2010);
- le
operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria (anche
in questo caso, come espressamente indicato dall’Agenzia, al fine di evitare di
fornire dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria).
Tre diversi regimi per un approccio graduale dei
contribuenti
Il
sopramenzionato “approccio graduale” dell’Agenzia si concretizza, di
fatto, in un set di adempimenti differente a seconda del periodo oggetto di
osservazione.
Per il
periodo d’imposta 2010, infatti, l’art. 2, comma 3, del Provvedimento prevede
che il limite di 3.000 euro sia elevato a 25.000 euro e che la
comunicazione sia limitata alle operazioni soggette all’obbligo di
fatturazione.
Diversi obblighi sono, invece, previsti per il periodo che va dal 1° gennaio
2011 al 30 aprile 2011; in questo lasso temporale entra in vigore la soglia
dei 3.000 euro, prevista dal DL 78/2010, fermo però restando che continuano
ad essere escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali l’emissione
della fattura non sia obbligatoria.
Dal 1°
maggio 2011 la norma entra, infine, a regime, con obblighi estesi alle
operazioni a fatturazione non obbligatoria, ferma naturalmente restando la
soglia dei 3.000 euro (e, a questo punto, dei 3.600 euro al lordo dell’IVA per
queste ultime).
L’art. 3
del Provvedimento indica i dati obbligatori della comunicazione, prevedendo, ad
esempio, l’indicazione del codice fiscale della controparte, se priva di
partita IVA, ponendo l’obbligo di fornire questo dato a carico della
controparte medesima.
Anche per
quanto riguarda le scadenze, l’entrata in vigore della nuova normativa sarà
graduale. Posto, infatti, un termine a regime fissato nel 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento, limitatamente al 2010 la scadenza viene
fissata al 31 ottobre 2011.
Come già
stabilito per adempimenti di carattere similare, è poi prevista la possibilità
di inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa, al
fine di correggere eventuali errori ed omissioni, alla condizione che l’invio
avvenga entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la
trasmissione della comunicazione originaria.